Accesso Civico Semplice
L’ accesso civico semplice consente l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013.
L'Accesso Civico Semplice, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs. 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
L'esercizio di tale diritto non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), per il tramite dell'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico, a cui va trasmessa l'istanza mediante posta elettronica certificata.
Per sottoporre la richiesta occorre scaricare il Modulo per la richiesta di accesso civico semplice reperibile dalla sezione "Documenti Correlati", compilarlo e sottoscriverlo o con firma digitale sul file o con firma autografa sulla stampa del modulo - in tal caso allegando copia di un documento di identità - e procedere all’invio telematico della domanda da casella PEC su [email protected]
Non sono previsti costi per l'inoltro della richiesta.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), ricevuta l’istanza, è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.
Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.
Il richiedente puo' altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art.116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Per ulteriori informazioni sulle figure del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e del titolare del potere sostitutivo e per lo storico delle richieste di accesso, si può fare riferimento alla pagina relativa all'Accesso Civico sul portale Amministrazione Trasparente.
Per maggiori dettagli sulla normativa relativa agli istituti di accesso civico si può fare riferimento all'art.5 del D.Lgs. 33/2013.