SCIA edilizia ex art. 5 del DPR 160/2010
SCIA per l’esecuzione di interventi edilizi ex art. 22 e 23 del DPR 380/2001 per immobili destinati ad attività produttive.
Sono realizzabili con la SCIA, di cui all’art. 19 L. 241/90 come modificato dall’art. 49 del D.L. 78/2010 e convertito dalla L.n. 122/2010 le istanze avente ad oggetto interventi di edilizia produttiva rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 22 e 23 del DPR 380/01 e della L.R. n.19/2001.
Dal 4 novembre 2024 le istanze al SUAP dovranno essere presentate solo attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it .
Tutte le istanze che verranno inviate per mezzo di qualsiasi modalità diversa da quella suddetta verranno respinte, conformemente a quanto indicato nella risoluzione n. 212434 del 24.12.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico. Si informa che in caso di presentazione diretta di pratiche tramite posta elettronica certificata, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa.
Per gli insediamenti produttivi che ricadono in zona ASI, occorre preventivamente richiedere ed ottenere il Nulla Osta all’insediamento al Consorzio ASI.
Per gli insediamenti che ricadono in area portuale occorre preventivamente avere il Nulla osta all’avvio del procedimento da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
Nei casi in cui l'intervento edilizio prevede la modifica dei requisiti igienico-sanitari dell'immobile (ad es. modifica dei rapporti aero-illuminanti e/o microclimatici, modifica dei servizi igienici, realizzazione di soppalchi, realizzazione sistemi di smaltimento di fumi, vapori e odori, etcc...), al fine di consentire una corretta valutazione della SCIA da parte dell'ASL, occorre allegare al corredo documentale il Rapporto Informativo dell'ASL, comprensivo del versamento previsto dal tariffario regionale pubblicato sul BURC n. 10 del 14/2/2011.
Si ricorda ai tecnici progettisti che tutte le CILA, SCIA e P.U. per l'esecuzione di opere edilizie all'interno di immobili per l'insediamento o la modifica di attività produttive devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista dai modelli unici regionali, anche dalla documentazione prevista dalle seguenti norme regionali:
- Legge Regionale n. 13/2019 "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon";
- Legge Regionale n. 59/2018 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”;
- Legge regionale n. 20/2013 "Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti".
Si ricorda che l’art. 3 comma 1 della L.R. n. 13/2019 stabilisce che “per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, [...], il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva”. Pertanto, occorre trasmettere il progetto con la Relazione sugli interventi, eventualmente necessari, da effettuarsi al fine del rispetto del suddetto limite di concentrazione. Si avvisano i tecnici che, rispetto a quanto riportato erroneamente dagli organi di stampa e da diversi siti internet, l'articolo 3 della Legge è pienamente vigente e non sospeso dall’articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. 26/2019 del 04/12/2019, che, invece, ha sospeso solo gli adempimenti previsti per l’articolo 2 della Legge Regionale.
Si ricorda, inoltre, che la L. R. n. 59/2018 prevede che alle SCIA, CILA e P.U. occorre allegare:
- la lettera di affidamento dell'incarico, o il contratto, reso nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità;
- la Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. VEDI MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL TECNICO L.R. 59/2018
La L.R. n. 59/2018 prevede che la mancata presentazione del Contratto e della Dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo della pratica.
È possibile pagare i Diritti di Istruttoria e di Segreteria, nonché il Contributo di Costruzione ed il Canone, tramite la piattaforma PagoPA dalle pagine sotto riportate:
Si avvisa che per ogni pratica occorre generare singolarmente l'avviso di pagamento sia dei Diritti di Istruttoria che dei Diritti di Segreteria. Si può pagare direttamente dal sito, registrandosi tramite le credenziali SPID, oppure stampare gli avvisi di pagamento (tasto STAMPA E PAGA) e pagarli in una delle modalità previste dal sistema PagoPA (on line, alla posta, in banca o al tabacchi, etc....).
- Diritti di segreteria ed istruttoria
- €80,00 per il pagamento dei diritti di Segreteria
- €170,00 per il pagamento dei diritti di Istruttoria
- Gli importi risultano precompilati selezionando come Oggetto "SCIA edilizia - (segnalazione certificata inizio attività)"
- Contributo di costruzione, ove dovuto (per il calcolo e i modelli consultare la pagina relativa dello Sportello Unico per l'Edilizia)
- Procedimento di collaudo ex art. 10 del DPR 160/2010
- €80,00 per il pagamento dei diritti di Segreteria
- €170,00 per il pagamento dei diritti di Istruttoria
- Gli importi risultano precompilati selezionando come Oggetto "DEPOSITO CERTIFICATO DI COLLAUDO AI SENSI ART.10 DPR N 160/2010"
Si avvisa che ai sensi della Del. C.G. n. 91/2018, l’inadempienza del versamento comporterà l’avviso di mancata attivazione dell’iter procedurale e, pertanto, la pratica sarà dichiarata IRRICEVIBILE. Inoltre, la Delibera ha stabilito che i diritti versati non sono rimborsabili, neanche in caso di esito negativo o di rinuncia.
Tempistiche di efficacia della SCIA:
- La SCIA Edilizia semplice è immediatamente efficace, salvo le verifiche dell’ufficio che vengono eseguite entro 30 giorni dalla sua presentazione.
- La SCIA condizionata all’acquisizione da parte dell’ufficio di altri provvedimenti assume efficacia dopo la comunicazione dell’Ufficio che attesta l’acquisizione del parere/nulla osta/Autorizzazione.
- La SCIA alternativa al Permesso di Costruire assume efficacia invece, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione
Per gli interventi edilizi semplici, i lavori possono essere iniziati dalla presentazione delle SCIA
Per gli interventi per cui sia necessario acquisire altri Pareri/Nulla Osta/Autorizzazioni, la SCIA non è immediatamente efficace e rimane CONDIZIONATA fino alla comunicazione di conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio.
Alla SCIA condizionata dovranno essere allegate i fascicoli per le richiesta di Pareri/Nulla Osta/Autorizzazioni sia per gli uffici interni (Ufficio Edilizia Produttiva, Ufficio Commercio Fisso, Ufficio PP.EE., Settore Ambiente, Settore Manutenzioni ed Impianti; Comando di Polizia Municipale-Polizia Annonaria, Settore Trasformazioni Urbanistiche, Ufficio Demanio, Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche,…) sia quelli per gli Enti esterni (ASL-SALERNO -Dipartimento Prevenzione, UOPC, UOV e SeTSAL-, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; Consorzio ASI - Area Sviluppo Industriale; Autorità Portuale; Agenzia delle Dogane; Capitaneria di Porto, Regione Campania, Provincia di Salerno, Ente Idrico Campano, Salerno Sistemi, Soprintendenza alle BAP e Archeologica, Terna, RFI, ANAS, ARPAC.…)
A titolo esemplificativo alla SCIA dovranno essere allegate:
- Fascicolo Autorizzazione Paesaggistica:
- Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, da trasmettere completa dei Diritti di Segreteria e Istruttoria Relazione Paesaggistica, Progetto, Simulazione Fotografica
- Fascicolo ASL/SALERNO:
- Rapporto informativo sugli aspetti igienico sanitari per le attività Industriali con più di 3 addetti - relazione e documentazione tecnica ai sensi dell'art.67 del D.Leg.vo n.81 del 09/04/08;
- Fascicolo Settore Ambiente:
- Fascicolo Vigili del Fuoco: www.vigilfuoco.it (prevenzione on line)
- Autocertificazione in materia antincendio Modello SUAP12_xxxx
- Fascicolo Ufficio Commercio
- Modelli per Autorizzazione della Media Struttura di Vendita per il commercio fisso:
- Fascicolo AUA:
- documentazione per Ente Idrico Campano
- documentazione per Provincia di Salerno
- documentazione per Regione Campania
La modulistica relativa ai singoli endoprocedimenti relativi alle materie inerenti gli Uffici incardinati nel Settore Attività Produttive sono reperibili dai procedimenti degli uffici di competenza del settore, visibili nella sezione "Uffici correlati" della pagina del Settore.
Per la modulistica relativa agli altri enti coinvolti nel procedimento fare riferimento ai loro siti istituzionali.
Sono escluse dall’ambito di competenza del SUAP le SCIA che riguardano:
- impianti e infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli art. 161 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006;
- le SCIA che ricadono nelle cause esclusione di cui all’art.3 co. 3 del vigente Regolamento del SUAP:
- progetti inoltrati da utenti non titolari di attività produttive;
- progetti relativi ad attività produttive che esercitano l’attività su suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio; nell’ambito degli interventi ricadenti in aree dell’Autorità Portuale e Demaniali gli stessi potranno essere attratti al SUAP solo ove si tratti di modifiche di opere nell’ambito di aree già in concessione o, al di fuori delle predetta ipotesi, solo se già dotati del relativo titolo concessorio;
- progetti relativi ad unità immobiliari gravate da abusi edilizi e/o oggetto di procedura non ancora conclusa attivata ai sensi dell’artt. 36 e 37 del T.U. 380/2001, della L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03;
- progetti la cui realizzazione deve essere supportata dalla approvazione di un piano urbanistico particolareggiato.
La sede del SUAP è al terzo piano di Palazzo Sant’Antuono in Via Canali n.1 (ingresso da via Dogana Vecchia 24) e riceve il pubblico il martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle 16:30.