Procedure per l’installazione di Impianti di Comunicazione Elettronica ai sensi degli artt. 44, 45 e 46 (già artt. 87, 87bis e 87ter) del D.Lgs 259/2003
Procedure Autorizzative e semplificate per l’installazione di impianti di Comunicazione elettronica in tecnica digitale di competenza comunale
Rientra tra le competenze del Comune il rilascio dell'Autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e l'istruttoria della SCIA per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche per telefonia mobile, per le reti di diffusione relative alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, previo accertamento, da parte dell’ARPAC, organismo competente per la Regione Campania ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
Ai sensi del DPR n. 160/2010 restano escluse dalla competenza del SUAP le infrastrutture strategiche.
Sono competenza della Provincia di Salerno il rilascio dell'Autorizzazione per l’installazione e/o la modifica degli impianti di Comunicazione elettronica in tecnologia analogica, in particolare le Antenne e gli Impianti per la Radio diffusione sonora, come prevede l’articolo 3 della L. R. n. 14/2001, e come è stato successivamente dettagliato con la Del.G.R. n. 3864 del 30/12/2003, che ha confermato la validità delle Linee Guida per l’applicazione della L.R. n. 14/2001, approvate con Del.G.R. n. 3002 del 5/7/2002, modificate ed integrate con Del.G.R.n. 2006 del 30/5/2003. Con verbale sottoscritto in data 03/06/2003 relativamente alle competenze di cui alla L.R.C. n. 14/2001, si è convenuto che il rilascio dell’autorizzazione finale avvenisse da parte dell’Ente Provincia, mentre le valutazioni di ordine tecnico ricadessero in capo al Settore Urbanistica del Comune di Salerno, sancendo la incompetenza del SUAP nei procedimenti della Provincia per la mancanza del presupposto fondamentale del rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell’allora vigente DPR 447/98.
Dal 4 novembre 2024 le istanze al SUAP dovranno essere presentate solo attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it .
Tutte le istanze che verranno inviate per mezzo di qualsiasi modalità diversa da quella suddetta verranno respinte, conformemente a quanto indicato nella risoluzione n. 212434 del 24.12.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico. Si informa che in caso di presentazione diretta di pratiche tramite posta elettronica certificata, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa.
La richiesta di Autorizzazione dovrà compilata on line sul sito impresainungiorno.gov.it .
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- attestazione dell’avvenuto inoltro della richiesta all’ARPAC, organismo competente per la Regione Campania ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
- l’attestazione dei pagamenti dei diritti di istruttoria e di segreteria, come da tariffario SUAP;
- il titolo attestante diritto reale di godimento dell’immobile (contratto di affitto, comodato d’uso, titolo di proprietà…) riportante gli estremi di registrazione (ai sensi della L.311/04 art. 1 comma 346 i contratti con cui si concede a qualsiasi titolo la disponibilità dell’immobile o di una sua parte sono nulli se non registrati);
- provvedimento ministeriale di assegnazione del diritto d’uso delle frequenze da utilizzare;
- titolo notarile del procuratore legale, delegato dalla Società di Teelcomunicazionie per l'inoltro della richiesta;
- in caso di modifica di impianto esistente, gli estremi di Autorizzazione dell’impianto di telecomunicazioni in essere;
Per il rilascio dell’Autorizzazione, oltre al parere dell’ARPAC sulla compatibilità elettromagnetica del sito, occorre acquisire anche il parere di compatibilità edilizio-urbanistica dell’intervento. Pertanto, occorre allegare un fascicolo tecnico a firma di professionista abilitato, che ne asseveri la conformità e che dovrà contenere la seguente documentazione:
- estratto di mappa aggiornato, stralcio aerofotogrammetrico (scala 1:2000), stralcio Piano Urbanistico Comunale, stralcio Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Destra Sele, stralcio Carta dei Vincoli con chiara indicazione del sito di impianto;
- planimetria generale del lotto (scala 1:200 o 1:500);
- grafici quotati ed in scala adeguata (piante, prospetti e sezioni longitudinali e trasversali) dello stato di fatto e di progetto ed eventuali particolari costruttivi (recinzioni, cancelli, decorazioni);
- simulazione fotografica dell’intervento e/o foto-inserimento;
- relazione di progetto e schema di principio dell’impianto, elaborati ai sensi della DM 37/2008;
- dichiarazione a firma di tecnico abilitato, resa ai sensi di legge, di conformità dello stato di fatto dell’immobile ospitante gli impianti alle Licenze Edilizie, DIA, SCIA, Autorizzazioni, Concessioni Edilizie, rilasciate nel tempo con i relativi estremi di approvazione e, se ricade in area vincolata ai sensi degli artt. 139 e 142 del D.Lgs. n.42/2004, gli estremi delle Autorizzazioni paesaggistiche ottenute.
Per l’interventi su impianti/immobili esistenti, il parere di compatibilità edilizio-urbanistica verifica la conformità dello stato dei luoghi ai provvedimenti edilizi, e alle eventuali autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate nel tempo, che dovranno essere riportate nel fascicolo tecnico.
Sara cura del SUAP acquisire l’autorizzazione paesaggistica, se l’infrastruttura ricade in area di vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004. In tale ipotesi occorre allegare la richiesta di Autorizzazione paesaggistica completa di relazione Paesaggistica come da D.M. 25/12/2005 e versamento dei diritti di istruttoria come da modulistica scaricabile dal sito del SUE del Comune di Salerno.
È possibile pagare i Diritti di Istruttoria e di Segreteria - per il Procedimento di Autorizzazione ai sensi dell'art. 44 (con o senza conferenza dei Servizi), per la SCIA ai sensi dell'art. 45 (già artt.87 ed 87 bis) e per le Comunicazioni ai sensi dell'art. 46 (già art. 87 ter) - tramite la piattaforma PagoPA dalla pagina:
Si avvisa che per ogni pratica occorre generare singolarmente l'avviso di pagamento sia dei Diritti di Istruttoria che dei Diritti di Segreteria. Si può pagare direttamente dal sito, registrandosi tramite le credenziali SPID, oppure stampare gli avvisi di pagamento (tasto STAMPA E PAGA) e pagarli in una delle modalità previste dal sistema PagoPA (on line, alla posta, in banca o al tabacchi, etc....).
Costi:
- Procedimento di Autorizzazione ai sensi dell'art. 44 (con o senza conferenza dei Servizi)
- Diritti di Segreteria: 80.00 €
- Diritti di Istruttoria: 320.00 €
- SCIA ai sensi dell'artt. 45 (già art.87 ed 87bis)
- Diritti di Segreteria: 80.00 €
- Diritti di Istruttoria: 170.00 €
- Comunicazioni ai sensi dell'art. 46 (già art 87 ter)
- Diritti di Segreteria: 80.00 €
- Solo per richiesta di Autorizzazione n.ro 2 Marche da bollo di 16.00 € (da apporre una sull'istanza e una per il rilascio del provvedimento) da allegare anche in modalità dematerializzata.
Si avvisa che ai sensi della Del. C.G. n. 91/2018, l’inadempienza del versamento comporterà l’avviso di mancata attivazione dell’iter procedurale e, pertanto, la pratica sarà dichiarata IRRICEVIBILE. Inoltre, la Delibera ha stabilito che i diritti versati non sono rimborsabili, neanche in caso di esito negativo o di rinuncia.
- Entro 30 giorni il tecnico istruttore del SUAP verifica la ricevibilità dell’istanza e richiede eventualmente integrazioni.
- Nel caso di Autorizzazione con Conferenza dei Servizi, si procede all’inserimento nel calendario i ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/90, con tutte le implicazioni di carattere amministrativo e procedimentale previste dalla succitata normativa.
- La conclusione del procedimento è prevista in massimo 60 giorni.
- Dopo il rilascio dell’Autorizzazione o dalla data di efficacia della SCIA i lavori devono essere conclusi entro un anno.
L'installazione o modifica degli impianti di telecomunicazione elettronica in tecnica digitale come individuati all’art. 44 (già art. 87) del D.Lgs 259/2003 con potenza singola in antenna superiore ai 20W è soggetta al rilascio di apposita Autorizzazione, previo acquisizione del Parere ARPAC.
Ai sensi del comma 3 delll’art. 44 (già art. 87) del D.Lgs. 259/2003 nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt (fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità Legge 22 febbraio 2001, n. 36), è sufficiente la SCIA- Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da redigere on line sul sito impresainungiorno.gov.it .
L’art. 6, comma 3, decreto-legge n. 133 del 2014 ha introdotto l’art.46 (già art.87-ter) al D.Lgs. 259/2003 (Variazioni non sostanziali degli impianti) che recita: “al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli”.
Inoltre il comma 4 dello stesso art. 6 prevede che: “in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo“.
Il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto la modifica del punto B.10 dell'Allegato B. “B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione.
Ai sensi del DPR n. 160/2010 restano escluse dalla competenza del SUAP le infrastrutture strategiche.
La sede del SUAP è al terzo piano di Palazzo Sant’Antuono in Via Canali n.1 (ingresso da via Dogana Vecchia 24) e riceve il pubblico il martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle 16:30.