Convivenza di fatto
Legame affettivo tra due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, adozione, matrimonio o unione civile
Ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della Legge 76/2016, si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile, che siano residenti nel comune, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia e che abbiano reso la relativa dichiarazione anagrafica.
La convivenza di fatto produce gli effetti di cui all'art. 1, co. 38 ss., L. 76/2016 e precisamente:
- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (commi da 42 a 45);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
- diritti del convivente nell'attività di impresa (comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49).
La convivenza di fatto cessa quando uno dei conviventi cambia residenza.
I conviventi di fatto devono rendere personalmente la relativa dichiarazione all'ufficiale di anagrafe, che accerta la sussistenza dei presupposti di legge.
La dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe può essere resa in ogni tempo, purché la coabitazione sia preesistente o contestuale.
Al momento di rendere la dichiarazione i conviventi, di stato civile libero, devono essere muniti di documenti di riconoscimento in corso di validità.
Non è necessario produrre ulteriore documentazione.
Il procedimento non prevede costi.
Nessuna scadenza.
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