Iscrizione negli Albi dei Giudici popolari
I cittadini aventi i requisiti previsti da legge possono chiedere l’iscrizione negli albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d'Assise d'Appello
I cittadini elettori, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, possono iscriversi negli elenchi delle persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare presso la Corte d’Assise e presso la Corte d’Assise d’Appello. L’iscrizione ha carattere permanente e non è possibile chiederne la cancellazione: dura finché permangono i requisiti.
La domanda è compilabile attraverso il modello allegato alla pagina e può essere presentata all’Ufficio Elettorale sito in Via Picarelli, 76, unitamente a copia di un documento d’identità:
- personalmente dall’interessato o da un suo delegato;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
- godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- titolo di studio: diploma di scuola secondaria inferiore (scuola media), per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’Assise; diploma di scuola secondaria superiore, per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello.
Sono incompatibili con l’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Per il procedimento occorre:
- Compilare il modulo scaricabile nella sezione "Documenti correlati" della presente pagina.
- Documento di riconoscimento in corso di validità.
Nessun costo.
Gli albi vengono aggiornati con cadenza biennale; la domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno dispari (art. 21 L. n. 287/1951).