Imposta di Soggiorno
Gestione e verifica imposta di soggiorno dovuta dai cittadini e riversata dalle strutture ricettive
INFORMATIVA: Si comunica che il Comune di Salerno non ha attualmente in essere alcuna convenzione con il portale AIRBNB per la riscossione dell’imposta di soggiorno. A seguito dell’invio della mail di AIRBNB all’indirizzo di diverse strutture ricettive, si informa che la normativa richiamata in detta comunicazione (Modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2024 al D.L. 50/2017) riguarda il versamento della “cedolare secca” e non l’imposta di soggiorno. Si invitano, pertanto, i gestori a continuare a provvedere all’inserimento in Tourist Tax del numero degli ospiti, dei relativi pernottamenti ed al riversamento diretto dell’imposta di soggiorno al Comune di Salerno attraverso esclusivamente il sistema PagopA con le consuete modalità prescritte dal vigente Regolamento.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Si comunica ai titolari delle locazioni brevi già censite nel portale dedicato all'imposta di soggiorno "Tourist Tax", di trasmettere, al fine dell'attribuzione del codice CUSR, all'ufficio SUAP del Comune di Salerno, all’indirizzo pec: [email protected] il nuovo modello di inizio attività, debitamente compilato in ogni sua parte (pena la mancata attribuzione in automatico del codice), di cui alla pagina Comunicazione attività di locazione breve.
Si comunica agli utenti interessati che la Questura di Salerno ha variato l'indirizzo Pec al quale dovranno essere inviate tutte le richieste connesse al Sistema "Alloggiati WEB", pertanto, le stesse dovranno essere trasmesse al nuovo indirizzo: [email protected]
L’imposta di soggiorno nel Comune di Salerno è disciplinata dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 10 del 14/04/2021 “Nuovo Regolamento sull’imposta di Soggiorno nella città di Salerno – art. 180 D.L. 34/2020” e come modificato dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2023 ed è un tributo dovuto da tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere (alberghi, agriturismi, affittacamere, case vacanze, case per ferie, appartamenti immobiliati ad uso turistico, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast) nonché per le locazioni brevi -immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 gg- ( art.4 D.L. n.50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L.n.96/2017) situate all’interno del territorio Comune di Salerno (art.2 del vigente regolamento).
Il gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, cd D.L. Rilancio, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n.77, è RESPONSABILE DEL PAGAMENTO dell’Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, ovvero gli ospiti della struttura.
Ciò significa che, qualora l’ospite si rifiuti di versare l’imposta di soggiorno, sarà il gestore, in qualità di obbligato, a dover riversare il tributo all’Ente, salvo poi potersi rivalere sull’ospite in sede civile.
I proprietari di strutture alberghiere:
- sono tenuti a registrare, fin dall’inizio della loro attività ricettiva, la propria struttura nel portale messo a disposizione dal Comune di Salerno (Tourist TAX) le cui credenziali di accesso sono fornite dal Settore Tributi previo presentazione, da parte del titolare della struttura, della SCIA per l’inizio attività delle strutture ricettive e della comunicazione per locazioni brevi al SUAP (Comunicazione attività di locazione breve)
- La modulistica della SCIA per attività turistica alberghiera, extralberghiera e bed and breakfast e quella relativa alle comunicazioni locazioni brevi è disponibile sul sito del Settore Attività Produttive (SUAP) a cui va protocollata a mezzo pec: [email protected]
- devono riversare l’imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare tramite il sistema PAGOPA fruibile attraverso il portale Tourist TAX https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTaxFO/?c=H703
- sono tenuti ad informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno nonché ad acquisire da tutti gli ospiti, specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali anche nell’interesse dell’Ente;
- devono trasmettere, entro 15 gg dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente in via telematica attraverso il portale dell'imposta di soggiorno, e anche senza alcun ospite, la comunicazione trimestrale come presente nel portale stesso contenente:
- il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente;
- la durata complessiva dei pernottamenti;
- il numero degli eventuali soggetti esenti;
- l’imposta.
AVVISO DI ULTERIORE ADEMPIMENTO:
Si ricorda all'utenza interessata di provvedere alla denuncia della struttura, ai fini TARI, secondo la specifica tipologia, seguendo le indicazioni riportate nella pagina dedicata.
Come si applica l’imposta (art.4 del vigente regolamento):
Ogni struttura ricettiva e di locazione breve del Comune di Salerno applica la tariffa con riferimento alla propria classificazione (per individuazione della tariffa vedi la sezione “TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO” ).
L’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata alle tipologie di strutture ricettive dell’art. 2 del vigente Regolamento.
La tariffa è applicata fino ad un massimo di 7 sette pernottamenti consecutivi.
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine del soggiorno devono corrispondere l’imposta al gestore della struttura, che ne rilascia loro quietanza.
Chi non deve pagare l’imposta (art. 3 del vigente Regolamento)
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- Gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Salerno;
- i minori entro il dodicesimo anno di età;
- coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine, alle Polizie Locali, Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e i medici del Servizio Sanitario Nazionale quando alloggiano in strutture ricettive del territorio comunale a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- le persone ospitate dalle strutture ricettive su richiesta dell’Amministrazione Comunale per finalità di promozione e sviluppo sul territorio cittadino;
- il personale dipendente della struttura ricettiva e che vi svolge attività lavorativa;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio anche se in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
- i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
- gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Salerno che soggiornano nel Comune di Salerno per motivi di studio o per ricerca;
- i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- per pernottamenti in situazioni di emergenza, su delibera di Giunta Comunale.
Le certificazioni dei casi di esenzione rese si sensi del DPR 445/2000, sono raccolte dal gestore e conservate per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del soggiorno.
In base all'art.5 del vigente regolamento l'albergatore deve avere effettuato le seguenti operazioni:
- registrazione della propria struttura sul portale Tourist Tax del Comune di Salerno;
- presentazione della SCIA allo Sportello Attività Produttive del Comune di Salerno;
- presentazione dell'autocertificazione per locazione turistica breve al Settore Tributi del Comune di Salerno;
- comunicazione trimestrale sul portale Tourist Tax;
- versamenti trimestrali, tramite PagoPA, della tassa di soggiorno scaricabili dal portale Tourist Tax.
Non sono previsti costi per il procedimento, fermo restando le tariffe da versare.
Tariffe (art. 4 del vigente Regolamento):
L’importo giornaliero dell’imposta di soggiorno è così determinata:
- per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:
- Euro 4,00 (quattro/00) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;
- Euro 3,00 (tre/00) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno;
- per i pernottamenti effettuati in agriturismo, nelle residenze turistiche alberghiere e negli alberghi a 1, 2 e 3 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:
- Euro 3,00 (tre/00) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;
- Euro 2,00 (due/00) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno.
- per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea -, nonché, nei bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, l'imposta di soggiorno è pari ad:
- Euro 1,50 (uno/50) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;
- Euro 1,00 (uno/00) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno;
- per i pernottamenti relativi a locazioni brevi (di cui al D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017) l'imposta di soggiorno è pari ad:
- Euro 1,50 (uno/00) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;
- Euro 1,00 (uno/00) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno;
l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.
Sanzioni (art.8 vigente Regolamento e come modificato da delibera CC n. 9/2023):
- per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 150 per cento dell’importo dovuto;
- per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione tributaria prevista dal comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (pari al 30% del dovuto);
- per violazione dell’obbligo di registrazione della struttura nel Portale del Comune di Salerno si applica la sanzione pecuniaria di €. 200,00 ai sensi dell’art. 7Bis del Dlgs n. 267/2000;
- per violazione degli obblighi informativi previsti per la clientela nonché per violazione degli obblighi di acquisizione, dagli ospiti della struttura, dell’autorizzazione al trattamento dei dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00 ai sensi dell’art. 7Bis del Dlgs n. 267/2000;
- per il mancato rilascio della quietanza di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00 ai sensi dell’art. 7Bis del Dlgs n. 267/2000;
- per la mancata o tardiva risposta ai questionari ovvero per il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti dal responsabile dell’imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00 ai sensi dell’art. 7Bis del Dlgs n. 267/2000;
L’irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell’imposta evasa.
Periodo di applicazione: l’imposta di soggiorno si applica ai pernottamenti compresi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione per l’annualità 2021 per sospensione dei pagamenti causa COVID 19 (delibera G.C. n. 180/2021) e fino alla data del 30/11/2021. Dal 1° dicembre 2021 è stata disposta la ripresa del pagamento dell’imposta di soggiorno (delibera G.C. n.302/2021).
Obbligazioni:
- riversare l’imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare tramite il sistema PAGOPA fruibile attraverso il portale Tourist TAX;
- presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, ed anche se pari a zero, la dichiarazione cumulativa relativa all’anno precedente (art. 4, comma 1 ter del Dlgs n. 23/2011 ed all’art.4 comma 5ter del DL n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020). La dichiarazione cumulativa relativa all’anno di imposta 2020, deve essere presentata assieme a quella relativa all’anno di imposta 2021 (entro il 30/06/2022) ai sensi dell’art. 25 comma 3bis del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni) così come convertito in L. n.69/2021, esclusivamente in via telematica sul portale dell'Agenzia delle Entrate.
- conservare ed esibire in caso di richiesta, per almeno cinque anni dalla fine del soggiorno, la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell’imposta e l’invio delle dichiarazioni oltre che le ricevute dei riversamenti effettuati;
- relazionarsi con il Responsabile dell’imposta di soggiorno ed a riscontrarne le richieste di esibire o trasmettere atti e documenti, di compilare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico;
- inoltrare – in via telematica attraverso il rilevatore turistico regionale- il modello ISTAT C59 al competente ufficio regionale.
Autotutela: i contribuenti che ricevono un avviso di accertamento per omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta e riscontrano degli errori o delle incongruenze possono richiedere una rettifica o annullamento dell’atto entro 60 gg. dalla notifica, presentando l’istanza con la documentazione probatoria di quanto asserito.
Contenzioso: le controversie sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 546/1992 e successive modifiche.
Rimborsi (art. 10 del vigente regolamento): il rimborso delle somme versate ed eventualmente non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento e possono essere compensate, anche d’ufficio, con gli eventuali debiti maturati dal gestore nei confronti del Comune di Salerno.
- Martedì: 9:00 - 12:00 e 15:30 - 16:30
- Giovedì: 9:00 - 12:00 e 15:30 - 16:30