Compensazione e/o rimborso
Procedimento per la richiesta di compensazione e/o rimborso per pagamenti relativi all'Imposta di Soggiorno.
Nel caso in cui il contribuente abbia pagato delle somme per l'Imposta di Soggiorno che in realtà sono in eccesso o che ritiene non dovute, può avanzare istanza di rimborso al Comune per:
- ottenere la possibilità di compensare il proprio credito sui successivi versamenti d’imposta;
- avere la restituzione delle somme versate in eccedenza.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso o la compensazione sono disposti dopo le conseguenziali verifiche effettuate.
Ai fini del riconoscimento della compensazione o del rimborso è necessario compilare la domanda di istanza o compensazione allegando la documentazione che provi i pagamenti in eccesso e presentarla:
- PEC all'indirizzo: [email protected]
- consegna a mano al protocollo del Settore Tributi durante l'orario di apertura.
Documentazione necessaria:
- istanza di rimborso o compensazione;
- eventuali documenti a sostegno della stessa;
- attestazione bancaria dell’IBAN, nel caso in cui si opti per la restituzione con accredito sul proprio conto bancario.
La presentazione dell’istanza per il rimborso o la compensazione delle maggiori somme non prevede costi.
Il rimborso delle somme versate, ed eventualmente non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente riconosciuto il diritto alla restituzione, così come previsto dall’art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
- Martedì: 9.00 - 12.00 e 15.30-16.30;
- Giovedì: 9.00 - 12.00 e 15.30-16.30.