Agevolazioni IMU per Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Procedimento per ottenere agevolazioni IMU per Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati inagibili/inabitabili
Le agevolazioni IMU, disciplinate nel Regolamento IMU approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.07.2020, devono essere richieste entro l’anno d’imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici.
La base imponibile, ai sensi dell'art.1, comma 747 lettere a) e b) della Legge n. 160/2019, è ridotta del 50 per cento:
-
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
-
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il soggetto interessato deve presentare:
- Dichiarazione IMU
- dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato o della storicità dell’immobile dichiarata dal Ministero così come disciplinato dal Dlgs n. 42/04.
tramite:
- mail all'indirizzo: [email protected]
- PEC all'indirizzo: [email protected]
- consegna a mano al protocollo del Settore Tributi durante l'orario di apertura.
Per il procedimento occorre dimostrare, a seconda dei casi:
La storicità di un immobile che deve essere dichiarata dal decreto del Ministero così come disciplinato dal Dlgs n. 42/04.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità che può essere accertato:
-
da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
-
dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato o della storicità dell’immobile dichiarata dal Ministero così come disciplinato dal Dlgs n. 42/04.
In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata all’Ufficio IMU.
La presentazione della dichiarazione IMU non prevede costi o tariffe.
Nel caso in cui l’inagibilità/inabitabilità venga accertata, mediante apposita richiesta, dall’ufficio tecnico del Comune sono previsti dei costi a carico del possessore dell’immobile.
Presentare la dichiarazione entro l’anno d’imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici.
- Martedì: 9.00 - 12.00 e 15.30-16.30;
- Giovedì: 9.00 - 12.00 e 15.30-16.30.