Visualizzazione, acquisizione e/o cancellazione delle immagini
come da Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, approvato con Del. C.C. 7/2023
L'istanza in oggetto è regolamentata dall'art. 14 co. 13 del "Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2023.
Secondo il suddetto comma 13, l’accesso alle immagini è consentito, tra gli altri
- all’interessato del trattamento, in quanto oggetto delle riprese, che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo Art. 15 . L’accesso sarà garantito mediante l’utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante purché tali tecniche non compromettano l’integrità ed intelligibilità dei dati da fornire all’interessato;
- ai soggetti legittimati all’accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 24, comma 7, L. 241/90, l’accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.
Le istanze di accesso alle immagini possono essere trasmesse al Titolare del trattamento anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito, anche in caso di diniego, entro 30 giorni.
Di seguito le possibili modalità di trasmissione:
- [email protected]
- raccomandata A/R
- consegna a mano all'ufficio protocollo
L’interessato dovrà provvedere ad indicare:
- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l’abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l’eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l’eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all’identificazione dell’interessato.
Il responsabile della protezione dei dati dell’Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo ed assenza di motivi ostativi fisserà altresì il giorno, l’ora ed il luogo in cui l’interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
Qualora, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 3, RGPD, l’interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all’art. 15, paragrafo 4, RGPD.
Qualora per motivi tecnici non si possa provvedere all’oscuramento dei dati identificativi di persone fisiche estranee senza compromettere l’integrità e intelligibilità dei dati e delle immagini da fornire all’interessato, non si potrà procedere al rilascio dei files nonché alla visione dei dati da parte dell’interessato, dandone comunicazione all’interessato.
- in caso di dati personali concernenti persone decedute può presentare istanza chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione
- l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
- Modulo Richiesta di accesso alle immagini – Cittadino
- copia del Documento d'identità
Risposta entro 30 giorni