Assegno di inclusione (ADI)
Cosa è, a chi è rivolto, requisiti e modalità di presentazione della domanda
Data pubblicazione 18/01/2024
CHE COSA E’ L’ASSEGNO DI INCLUSIONE?
L’Assegno di Inclusione (ADI) consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi (ovvero alla situazione economica del nucleo familiare, rapportata alla sua composizione) e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).
A CHI E’ RIVOLTO?
Esso è riconosciuto ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
1. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
2. minorenne;
3. con almeno sessanta anni di età;
4. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’Adi.
Le condizioni di svantaggio previste dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione sono tassativamente le seguenti:
• persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari
• persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati
• persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari
• persone vittime di tratta in carico ai servizi sociali e socio-sanitari
• persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e socio-sanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
• persone ex detenute nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative
• persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento di emergenza alloggiativa
• persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non potere reperire a mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali; ovvero persone che, seppure iscritte all’anagrafe della popolazione residente, si trovano in condizione di povertà estrema in quanto: vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; ricorrono a dormitori; sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura e detenzione e non dispongono di una soluzione abitativa.
• I neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e ventuno anno, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria,in carico ai servizi sociali o sociosanitari.
L’eventuale azione di presa in carico espletata dal Servizio Sociale Professionale che non corrisponda ad una delle condizioni di svantaggio sopra elencate non costituisce prerequisito ai fini del riconoscimento dell’ADI.
L’attivazione di un Patto di Inclusione Sociale pregresso nell’ambito del Reddito di Cittadinanza non determina, in automatico, la sussistenza della condizione di svantaggio valida come requisito ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione.
DOVE SI FA LA DOMANDA DI ADI?
La domanda può essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo familiare ed è riferita all’intero nucleo familiare. La richiesta è effettuata con modalità telematiche all’INPS, o attraverso Istituti di Patronato e CAF.
QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE PER PRESENTARE DOMANDA DI ADI?
Nella richiesta l’interessato integra le informazioni presenti nell’ISEE in corso di validità con l’autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:
• l’amministrazione che l’ha rilasciata;
• il numero identificativo, ove disponibile;
• la data di rilascio;
• l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
La sussistenza del requisito riferito alla condizione di svantaggio sarà oggetto di successivi controlli incrociati tra INPS e l’ente che ha rilasciato la certificazione.
Ai fini del rilascio della suddetta certificazione gli interessati possono farne richiesta ai Segretariati Sociali territorialmente competenti (clicca qui per sapere qual è il tuo segretariato di appartenenza), i quali cureranno, entro trenta giorni successivi alla richiesta, l’istruttoria necessaria ad accertare la sussistenza della condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza.
COSA DEVO FARE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?
Entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD, all’esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari sono convocati dai servizi sociali o, in assenza di convocazione, devono presentarsi spontaneamente per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. Qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione del beneficio è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023.
Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.
NESSUN COMPONENTE DEL MIO NUCLEO FAMILIARE POSSIEDE I REQUISITI RICHIESTI PER L’ADI; QUALE ALTRA MISURA DI SOSTEGNO E’ PREVISTA IN QUESTI CASI?
Qualora nessun componente del nucleo familiare presenti uno o più dei requisiti richiesti dalla legge, è possibile, in presenza di determinati presupposti, accedere al Supporto Formazione e Lavoro.
Per maggiori informazioni, sul Supporto, Formazione e Lavoro, nonché sull’Assegno di Inclusione. si invita a consultare:
• Portale Inps - INPS-Assegno di Inclusione (ADI)
• Portale Inps - Supporto per la Formazione e il lavoro
• FAQ sull’ADI
• FAQ su SFL