Cancellazioni anagrafiche
Cancellazione anagrafica di soggetti non più dimoranti all'indirizzo dichiarato ed irreperibili
La cancellazione anagrafica è un provvedimento dell'Ufficiale d'anagrafe ed è uno dei possibili esiti conseguenti ad alla verifica della presunta dimora abituale del cittadino all’indirizzo dichiarato.
I presupposti per l’adozione di tale provvedimento sono:
- l'irreperibilità al censimento;
- l'irreperibilità appurata a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati nel tempo;
- per i cittadini extracomunitari, stranieri non UE, il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, definito una volta trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, previa comunicazione da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
La cancellazione anagrafica può avvenire nei seguenti casi:
- Cancellazione per morte: i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione, in quanto è compito dell'Ufficio di Stato Civile comunicare il decesso all'Ufficio Anagrafe competente, anche di un Comune diverso, per la registrazione dell'atto di morte.
- Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all'Estero: l'interessato deve rivolgersi al nuovo Comune di residenza o al Consolato Italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al precedente Comune l'avvenuto cambio di residenza: nei 2 giorni successivi alla ricezione della richiesta, il precedente Comune provvede alla cancellazione anagrafica.
- Cancellazione per irreperibilità: la cancellazione per irreperibilità può avvenire in 2 casi:
- cancellazione a seguito di quanto emerso dal Censimento permanente della popolazione: 30 gg. dalla data del primo accertamento effettuato dal Corpo di Polizia Municipale, seguito dalla comunicazione dell'Ufficio Anagrafe di avvio del procedimento di cancellazione;
- per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti;
- tali accertamenti possono essere avviati sia d’ufficio dal Comune (ad esempio per l'impossibilità di notificare gli atti all’interessato), sia a seguito di segnalazione di un privato cittadino o di un soggetto esercente un pubblico servizio.
- Cancellazione per omesso rinnovo del permesso di soggiorno: il provvedimento scatta nel momento in cui il cittadino extracomunitario non comunica all'Anagrafe, entro 6 mesi, il rinnovo del permesso di soggiorno.
La richiesta di cancellazione può avvenire nei seguenti modi:
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo;
- trasmissione via PEC all'indirizzo [email protected];
- raccomandata A/R, inviata a: Comune di Salerno – Settore Servizi Demografici ed Elettorali, via Picarielli 76, 84133 Salerno.
allegando la seguente documentazione:
- modulo di richiesta di cancellazione anagrafica (presente nella sezione documenti correlati);
- fotocopia documento di identità del richiedente.
- cittadini titolati a richiedere la cancellazione anagrafica di soggetti non più residenti.
Occorre produrre la seguente documentazione:
- modulo di richiesta di cancellazione anagrafica (presente nella sezione documenti correlati);
- fotocopia documento di identità del richiedente.
Non sono previsti costi per il procedimento.
- Cancellazione per emigrazione in altro comune: il procedimento viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della pratica dal nuovo Comune di iscrizione;
- Cancellazione per emigrazione all'estero: il procedimento viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione da parte del cittadino;
- Cancellazione per irreperibilità: il procedimento viene concluso in un periodo minimo di 365 giorni, a seguito di ripetuti accertamenti che abbiano dato esito negativo;
- Cancellazione per omesso rinnovo del permesso di soggiorno: se il cittadino non rinnova il permesso di soggiorno entro 180 giorni dalla scadenza, seguirà comunicazione dell’ufficio anagrafe per invitarlo ad esibire il suddetto permesso di soggiorno rinnovato, rendendo allo stesso tempo la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata risposta e/o presentazione della documentazione richiesta, si procederà alla cancellazione, trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito da parte del Comune a rendere le dichiarazioni/documentazioni richieste.
Sede centrale, via Picarielli 76 | |||
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