Verifica dell'uso delle fonti rinnovabili di energia (quantità minime e incentivate)
Attestazione necessaria al rilascio del titolo edilizio dell’opera privata o del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera pubblica.
Ove sia obbligatorio l’uso delle rinnovabili (nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti) il rispetto dei limiti di Legge è necessario al rilascio del titolo edilizio dell’opera privata o del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera pubblica.
La Relazione tecnica in materia di efficientamento energetico di cui all’art.8, comma 1 del D.Lgs 192/2005, allegata al titolo edilizio o facente parte degli elaborati del progetto di opera pubblica, contiene – ove dovuto - anche le specifiche dell’impianto fotovoltaico di progetto e le percentuali di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, per il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria nel rispetto delle quantità minime e le condizioni di Legge.
Nell'ambito dei procedimenti edilizi, la Relazione tecnica, conforme agli elaborati del progetto architettonico, va depositata in duplice copia, di cui una copia viene restituita al momento della protocollazione per la consegna al Direttore dei Lavori.
Il Comune di Salerno è Socio onorario Anit (Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico). Di seguito si allega un estratto a carattere indicativo della Guida Anit 16/06/2022, redatta da TEP Srl, al fine di agevolare la corretta e puntuale redazione della Relazione tecnica ex art.8, comma 1, D.Lgs 192/2005 e ssmmii.
Deposito della Relazione tecnica sull’efficientamento energetico, resa dal Progettista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art.47 del Dpr 445/2000, come disposto nell’art.15, comma 1 del Dlgs, 192/2005, contenente le specifiche dell’impianto fotovoltaico di progetto e le percentuali di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, per il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria nel rispetto delle quantità minime e le condizioni di Legge.
Sono già compresi nei diritti di istruttoria e segreteria dell’Istanza di Permesso di costruire.
30 giorni per la verifica dell'Energy Manager.
La Relazione tecnica ex art.8, comma 1 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. contiene tutte le verifiche sul rispetto dei requisiti minimi contenuti nei DM 26/06/2015, effettuate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei progettisti.
- martedì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 17:30;
- giovedì: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 17:30.