Procedimento Contenzioso Tributario
Procedimento del contenzioso tributario per la rideterminazione dell'importo dell'accertamento.
Avverso il agli avvisi di accertamento è ammesso ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ai sensi del D. Lgs. 546/92, da presentare all’ente impositore entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo atto.
Il processo è introdotto da ricorso da notificarsi esclusivamente con le modalità telematiche previste dall'art. 16 bis comma 3 del d. lgs. 546/1992 ad eccezione dei soggetti che possono stare in giudizio senza assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. n. 546/1992 (controversie di valore fino a 3.000,00 euro).
Per tutti i giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019 è obbligatorio agire mediante il Processo Tributario Telematico (PTT).
La notifica dell’originale del ricorso va trasmessa al Comune di Salerno al seguente indirizzo PEC [email protected], con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Decreto del MEF n. 163 del 23/12/2013 e in materia di Processo Tributario Telematico.
Nei successivi 30 giorni il ricorrente deve costituirsi in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno secondo le disposizioni dell'articolo 22 del d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto (per i casi in cui è obbligatorio l’utilizzo delle modalità telematiche) dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 163 del 23/12/2013 (Regolamento relativo al processo tributario telematico).
NB: L’ obbligo di ricorrere al processo tributario telematico non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000,00 euro. In tal caso, la notifica dell’originale va eseguita al Comune di Salerno, Via Roma. Resta ferma, per il contribuente che si difende direttamente, l’opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
NB: Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
In tal caso il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione del ricorso (viene applicata la sospensione feriale dei termini processuali, dal giorno 1 al giorno 31 agosto).
Il contribuente che intende comunque costituirsi prima della scadenza del termine di sospensione dovrà rispettare le stesse modalità previste dal d. lgs. n. 546/92.
Il ricorso è soggetto a contributo unificato, ai sensi dell’art 9 comma 1 del DPR n. 115/2002 e ss.mm.ii., il cui importo varia a seconda dello scaglione di valore della lite fissato dalla legge.
NB: Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (art. 12 comma 2 del D.Lgs.546/92).
Ricorso entro 60 giorni dalla notificazione dell'accertamento.
Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il ricorrente deve costituirsi in giudizio mediante deposito, in via telematica, dell’originale del ricorso alla competente Commissione Tributaria.
Orario di apertura dell'Ufficio Contenzioso Triburario del Comune di Salerno:
- Martedì ore 9:00 - 12:00 e 15:30 - 16:30;
- Giovedì ore 9:00 - 12:00 e 15:30 - 16:30.