Accesso Civico Generalizzato
Permette l’accesso a dati e documenti detenuti dall’amministrazione che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.
L' Accesso Civico Generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2 D.Lgs. 33/2013) nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (art. 5-bis D.Lgs. 33/2013).
La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.
Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.
La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va inviata all’U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico, tramite posta elettronica certificata.
Per sottoporre la richiesta occorre scaricare il Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato reperibile dalla sezione "Documenti Correlati", compilarlo e sottoscriverlo o con firma digitale sul file o con firma autografa sulla stampa del modulo - in tal caso allegando copia di un documento di identità - e procedere all’invio telematico della domanda da casella PEC su [email protected]
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune per la riproduzione su supporti materiali.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), ricevuta l’istanza, è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.
Se l'amministrazione individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a darne comunicazione agli stessi che potranno, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
In caso di accoglimento della domanda di accesso, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare Domanda di Riesame (il cui modulo è scaricabile dalla sezione Documenti Correlati) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Il richiedente puo' altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art.116 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Per ulteriori informazioni sulla figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e per lo storico delle richieste di accesso, si può fare riferimento alla pagina relativa all'Accesso Civico sul portale Amministrazione Trasparente.
Per maggiori dettagli sulla normativa relativa agli istituti di accesso civico si può fare riferimento all'art.5 del D.Lgs. 33/2013.